Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che: a) alla data del 1° gennaio 2017 abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° gennaio 1999, estremi inclusi. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) siano muniti di diploma in «Strumentazione per Banda» afferente all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato; c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; d) qualora sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; e) siano in possesso dei diritti civili e politici; f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; g) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; j) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; k) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; l) qualora militari in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza. 3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera l), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.