Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che: 
      a)  alla  data  del  1°  gennaio  2017  abbiano   compiuto   il
diciottesimo anno di  eta'  e  non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del quarantesimo  anno  di  eta',  cioe'  siano  nati  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° gennaio 1999, estremi
inclusi. 
    Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della
Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; 
      b) siano  muniti  di  diploma  in  «Strumentazione  per  Banda»
afferente all'ordinamento previgente o di diploma  accademico  di  II
livello corrispondente, conseguiti in un  Conservatorio  di  Stato  o
Istituto musicale pareggiato; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 
      d) qualora sottoposti alla visita  di  leva,  non  siano  stati
riformati in quell'occasione o  successivamente  a  essa  e,  qualora
riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      e) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      g) siano riconosciuti in possesso della idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente. 
    I candidati gia' in servizio nella Guardia di  finanza  non  sono
sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri  sostengono  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. 
      h) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      k) non siano imputati, non siano stati condannati  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne'  siano  o  siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) qualora militari in servizio  permanente,  non  siano  stati
dichiarati non idonei all'avanzamento o,  se  dichiarati  non  idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',  ovvero  non   abbiano   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di immissione nella Banda  musicale  del  Corpo  della
guardia di finanza. 
    3. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
l), si fa riferimento alla data del provvedimento  con  il  quale  e'
stata  determinata  la  non  idoneita'   all'avanzamento   al   grado
superiore.