Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita; 
      b) la data di arruolamento nel  Corpo  e  di  nomina  al  grado
attuale; 
      c) il Reparto cui e' in forza; 
      d) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      e)  il  diploma   in   Strumentazione   per   Banda   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      f) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o,
se dichiarato non idoneo  all'avanzamento,  di  aver  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita'  e  che  siano  trascorsi  almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita' ovvero di  non  aver
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      g) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia; 
      i) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito ovvero le certificazioni sostitutive nei casi  previsti  dalla
legge, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita'  e
la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4; 
      l) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati nell'art. 14 nonche' di quelli  stabiliti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, di  un
recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; 
      c) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      g)  il  diploma  in  «Strumentazione   per   Banda»   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      h) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
      i) se militare in servizio  permanente,  di  non  essere  stato
dichiarato non idoneo all'avanzamento o,  se  dichiarato  non  idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero   non   abbia   rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento  nelle
Forze armate e di polizia; 
      m) di non essere stato dimesso per motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      n) di non essere imputato, condannato  ne'  di  aver  richiesto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      o) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a  cui  e'  in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi  bandistici  delle
Forze armate o di polizia; 
      p) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non  sia  stato
riformato, in quell'occasione o  successivamente  a  essa  e  qualora
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte  delle  competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      r) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito - ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate nell'art. 5, comma 4; 
      s) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    3. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l'altro, le
modalita'    di    svolgimento    dell'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica, delle prove scritte nonche' le  modalita'  di  notifica
della graduatoria finale di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.