Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma; B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; C - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 della presente ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici superiori, di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il 30 settembre 2017, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale entro e non oltre il 10 ottobre 2017.