Art. 3 Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti professionali del settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale»: nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli istituti che hanno comunicato la loro disponibilita' per lo svolgimento delle prove. In relazione al numero ed alla distribuzione territoriale dei candidati che avranno prodotto regolare domanda di ammissione, verra' reso noto, con successivo, apposito provvedimento ministeriale, l'elenco definitivo delle sedi presso le quali si svolgeranno le prove d'esame ed ove si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.