Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame  gli  istituti  professionali  del  settore
«Servizi»,  indirizzo  «Servizi  per  l'agricoltura  e  lo   sviluppo
rurale»: nella  tabella  A  allegata  alla  presente  ordinanza  sono
elencati gli istituti che hanno comunicato la loro disponibilita' per
lo svolgimento delle prove. 
    In relazione al numero ed  alla  distribuzione  territoriale  dei
candidati che avranno prodotto regolare domanda di ammissione, verra'
reso  noto,  con  successivo,  apposito  provvedimento  ministeriale,
l'elenco definitivo delle sedi presso  le  quali  si  svolgeranno  le
prove d'esame ed ove si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli
esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.