Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'istituto, sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A, da loro prescelto. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, devono, pero', essere inviate al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste succursale n. 1 - 47122 Forli' - Tel. 0543/720908) che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dal Collegio nazionale, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo; c) tramite posta elettronica certificata al Collegio nazionale (agrotecnici@pecagrotecnici.it): fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.