Art. 2 
 
 
    Per i  motivi  citati  nelle  premesse,  le  commissioni  di  cui
all'art. 7, commi 2, 3 e 4, saranno composte  da  personale  militare
delle rispettive Forze armate e da docenti o  esperti  nelle  materie
oggetto della prova di cultura generale.