Art. 7 Titoli e loro valutazione Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al precedente art. 4. Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 procedera' alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri generali: A - titoli accademici attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 14 punti): A1 - titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso con riguardo al punteggio riportato; A2 - ulteriori lauree, diploma di specializzazione, master, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento. B - pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti): B1 - per i lavori stampati in Italia il candidato dovra' autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 660; B2 - per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; B3 - per i lavori pubblicati su riviste scientifiche il candidato dovra' indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo della rivista e il nome del direttore responsabile. C - ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti): C1 - essere utilmente collocati in graduatoria di merito in altri concorsi per l'accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie equiparate; C2 - incarichi professionali o altra attivita' debitamente certificata, compreso il servizio prestato a tempo determinato (es. partecipazione a corsi di formazione/convegni/seminari; docenze; relatore in corsi/convegni/seminari, esperienze professionali maturate, incarichi, responsabilita' ricoperte, attribuzione di funzioni attinenti alla professionalita' richiesta). Tutti i titoli di cui alle precedenti lettere A, B e C conseguiti all'estero dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza con quello italiano, ove trattasi di titolo di studio, secondo le modalita' gia' specificate al precedente art. 3.