Art. 9 Approvazione graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito e' approvata dal direttore generale ed e' pubblicata all'Albo ufficiale on-line dell'Universita' degli studi di Pavia. Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore prevista da disposizioni di legge. Ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.