Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, per determinarne l'ammissione alle successive prove scritte, e' previsto l'espletamento di una prova preselettiva. 2. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra' essere effettuato ricorrendo a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla tesi a verificare la conoscenza nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; diritto internazionale pubblico, dell'Unione europea e legislazione nazionale ed europea nell'ambito della protezione internazionale; storia contemporanea, con particolare riferimento agli avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai Paesi del continente africano e asiatico; lingua inglese. 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.