Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a  concorso,  per  determinarne
l'ammissione   alle   successive   prove   scritte,    e'    previsto
l'espletamento di una prova preselettiva. 
    2. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere   effettuato   ricorrendo   a   selezioni    decentrate    per
circoscrizioni territoriali. 
    3. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla tesi a  verificare  la  conoscenza  nelle  seguenti
materie: 
      elementi di diritto pubblico; 
      diritto  internazionale   pubblico,   dell'Unione   europea   e
legislazione  nazionale  ed  europea  nell'ambito  della   protezione
internazionale; 
      storia  contemporanea,   con   particolare   riferimento   agli
avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; 
      geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai
Paesi del continente africano e asiatico; 
      lingua inglese. 
    4. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.