Art. 8 Valutazione dei titoli Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari, abilitazione all'esercizio della professione: fino ad un massimo di punti 9; 2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 1; 3. titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 9; 4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Universita', soggetti pubblici o privati o nell'ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1; 5. incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di punti 1; 6. altri titoli quali attivita' didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, idoneita' a precedenti concorsi della medesima tipologia, servizio civile volontario nazionale e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, purche' attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 5; 7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 2; 8. incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o progetti: fino ad un massimo di punti 2; L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e la prova pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.