Art. 11 Formazione ed approvazione delle graduatorie della prova scritta 1. Espletata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formera', per ciascuno dei tre concorsi previsti dal presente bando, una distinta graduatoria che riportera', in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova. 2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 2 del presente bando, saranno approvate con decreto e poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova scritta, alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivi.