Art. 18 Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 1. La graduatoria finale del concorso, di cui all'art. 1, primo comma lettera a) del presente bando, approvata con decreto, terra' conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame dai soli candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del medesimo bando e, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 2. Per la formazione delle distinte graduatorie finali dei concorsi, di cui alle successive lettera b) e c) del suddetto art. 1, primo comma, la commissione esaminatrice sommera' per ciascun candidato, risultato idoneo alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, il punteggio utile conseguito alla prova d'esame scritta e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 3. I decreti di approvazione delle suddette graduatorie e di dichiarazione dei vincitori, sino alla copertura dei posti previsti per ciascun concorso, saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it