IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0054544 del 12 agosto 2016 dello Stato Maggiore della Marina, con la quale e' stato trasmesso, tra l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2017 dal Comando generale delle Capitanerie di Porto; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2017 e consistenze previsionali per il triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede, dal 1° gennaio 2017, l'unificazione dei ruoli normali e speciali degli Ufficiali appartenenti al Corpo del Genio Navale e al Corpo delle Armi Navali della Marina militare, con la costituzione dei ruoli normale e speciale del Corpo del Genio della Marina, articolati, ove previsto, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; Vista la lettera n. M_D MSTAT 0034502 del 19 maggio 2017 con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 14 (quattordici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di complessivi 98 (novantotto) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto al 18° corso AUFP; Considerato che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nella programmazione triennale scorrevole dei reclutamenti e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze previsionali delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2018 in fase di approvazione a cura dello Stato Maggiore della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 -registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, relativi alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'allora Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone a Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, successivamente promosso Ammiraglio Ispettore Capo; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso AUFP, come di seguito specificati: a) per l'ammissione ai corsi per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), n. 14 (quattordici) posti, di cui: 1) n. 6 per il Corpo di Stato Maggiore e n. 4 per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente a febbraio 2018; 2) n. 4 per il Corpo di Stato Maggiore da ammettere al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente a ottobre 2018; b) per l'ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 60 posti, di cui: 1) n. 10 (dieci) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture; 2) n. 2 (due) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, per l'impiego nel settore cyber defence; 3) n. 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici; 4) n. 39 (trentanove) per il Corpo delle Capitanerie di Porto; 5) n. 1 (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, per l'impiego nel settore cyber defence; c) per l'ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 38 posti, di cui: 1) n. 8 (otto) per il Corpo di Stato Maggiore; 2) n. 30 (trenta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it