Art. 6 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    L'Amministrazione,  accertata  la  regolarita'  della  procedura,
approva gli  atti,  formula  la  graduatoria  generale  di  merito  e
dichiara il vincitore con apposito provvedimento. 
    La suddetta graduatoria e' formata secondo  l'ordine  decrescente
del  punteggio  complessivo  riportato  da  ciascun  candidato,   con
l'osservanza delle preferenze e/o riserve di legge. 
    La suddetta  graduatoria  generale  di  merito  sara'  pubblicata
mediante affissione  all'albo  dell'Ateneo  e  trasmessa  all'ufficio
relazioni con il pubblico nonche' pubblicata nel sito web di Ateneo. 
    La graduatoria generale di merito restera' valida, salvo  diverse
disposizioni di legge, per tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione,
mediante la suddetta affissione all'albo di questo Ateneo del formale
provvedimento di approvazione degli atti del concorso. 
    Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all'ufficio
relazioni  con  il  pubblico  decorre  il   termine   per   eventuali
impugnative.