Art. 10 
 
    1. La somma della media dei punti conseguiti  in  ciascuna  prova
scritta e dei punti  conseguiti  nella  prova  orale  costituisce  il
punteggio di  concorso  e  determina  il  posto  in  graduatoria  del
candidato. 
    2. A parita' di punteggio sono applicate  le  preferenze  di  cui
all'art. 5 del testo  unico  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni. 
    3. I candidati che abbiano superato  le  prove  di  esame  e  che
intendono far valere titoli di preferenza dovranno far  pervenire  al
Servizio Affari generali e personale, entro il termine perentorio  di
giorni  quindici,  decorrenti  da  quello  successivo  alla  data  di
comunicazione  dell'apposito  invito,  formulato  a  mezzo   PEC,   i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. 
    4. La graduatoria del  concorso  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale, previa  delibera  dell'Ufficio
di Presidenza.