Art. 10 1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del candidato. 2. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. 3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio Affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. 4. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza.