Art. 2 
 
    1.  Al  concorso  possono  partecipare  i  dipendenti   a   tempo
indeterminato  delle  amministrazioni  pubbliche,  inquadrati   nella
posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale o equivalente
dell'Amministrazione statale  o  equiparata,  nonche'  i  ricercatori
universitari di cui all'art. 58  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  e  successive  modificazioni.  I
concorrenti devono aver  prestato  lodevole  servizio  da  almeno  un
biennio. 
    2. Possono, altresi',  partecipare  al  concorso  i  titolari  di
rapporti di  lavoro  di  tipo  contrattuale  con  funzioni  direttive
stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio
per  almeno  cinque  anni,  anche  non  consecutivi,  e  che  abbiano
conseguito, anche  all'estero,  un  dottorato  di  ricerca  o  master
universitario di durata almeno triennale. 
    3. A norma dell'art. 32 del vigente Regolamento dei servizi e del
personale possono, altresi', partecipare al concorso gli impiegati di
ruolo  della  Corte  costituzionale   appartenenti   alla   qualifica
funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire. 
    4. Uno dei posti messi a concorso e' riservato  al  personale  di
ruolo della Corte costituzionale ed un ulteriore posto ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche  che  siano,  comunque,  in  servizio
presso la Corte costituzionale da almeno cinque anni. 
    5. I candidati devono essere in possesso del  diploma  di  laurea
specialistica o magistrale, oppure del diploma di  laurea  conseguito
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni, in giurisprudenza, in economia e commercio, in  scienze
politiche, o in scienze dell'amministrazione. 
    6. I candidati devono essere in  possesso  dell'idoneita'  fisica
all'impiego  valutata  in  relazione  ai  compiti   della   qualifica
funzionale dei posti messi a concorso. 
    7. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    8. I posti riservati non attribuibili  al  personale  di  cui  al
comma 4, sono conferiti ai  candidati  risultati  idonei  secondo  la
graduatoria di merito. 
    9. L'amministrazione puo' disporre in ogni  momento  l'esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto  dei  requisiti
prescritti. 
    10. I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  commi,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione.