Art. 2 1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale o equivalente dell'Amministrazione statale o equiparata, nonche' i ricercatori universitari di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. I concorrenti devono aver prestato lodevole servizio da almeno un biennio. 2. Possono, altresi', partecipare al concorso i titolari di rapporti di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master universitario di durata almeno triennale. 3. A norma dell'art. 32 del vigente Regolamento dei servizi e del personale possono, altresi', partecipare al concorso gli impiegati di ruolo della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire. 4. Uno dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo della Corte costituzionale ed un ulteriore posto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano, comunque, in servizio presso la Corte costituzionale da almeno cinque anni. 5. I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale, oppure del diploma di laurea conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, o in scienze dell'amministrazione. 6. I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti messi a concorso. 7. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 8. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al comma 4, sono conferiti ai candidati risultati idonei secondo la graduatoria di merito. 9. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti. 10. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.