Art. 4 
 
    1. I concorrenti sono tenuti a comunicare,  sempre  all'indirizzo
PEC indicato nel bando,  qualunque  cambiamento  del  loro  recapito,
compreso quello di posta  elettronica  certificata.  In  mancanza  le
comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda. 
    2.  L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per   la
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  informatici,  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.