Art. 4 1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all'indirizzo PEC indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito, compreso quello di posta elettronica certificata. In mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda. 2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici, informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.