Art. 6 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta: 
      un  Giudice  costituzionale  in  carica,  ovvero  emerito,  con
funzioni di Presidente; 
      due  professori  di  ruolo  o  fuori  ruolo  delle  Universita'
statali, docenti in materie attinenti alle prove scritte; 
      il  Segretario  generale,  il  quale  puo'  delegare  il   Vice
Segretario generale o un Direttore di Servizio; 
      un consigliere della sesta  qualifica  funzionale  della  Corte
costituzionale, incaricato della funzione di direzione di Servizio. 
    Un consigliere  della  sesta  qualifica  funzionale  della  Corte
costituzionale svolge le funzioni di segretario. 
    2. Alla  commissione  esaminatrice  sono  aggregati  uno  o  piu'
docenti universitari per le prove di lingue straniere.