Art. 6 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta: un Giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni di Presidente; due professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita' statali, docenti in materie attinenti alle prove scritte; il Segretario generale, il quale puo' delegare il Vice Segretario generale o un Direttore di Servizio; un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale, incaricato della funzione di direzione di Servizio. Un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale svolge le funzioni di segretario. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati uno o piu' docenti universitari per le prove di lingue straniere.