Art. 7 
 
    1. Gli esami consistono in quattro prove  scritte  ed  una  prova
orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle
domande,  disporre  lo  svolgimento   di   una   prova   preselettiva
consistente in una serie di quesiti a risposta  multipla  su  materie
oggetto delle prove di concorso. Il punteggio riportato  nella  prova
preselettiva non concorre a  formare  il  punteggio  complessivo  del
candidato. 
    2. Le prove  scritte  concernono,  rispettivamente,  le  seguenti
materie: 
      diritto costituzionale; 
      diritto amministrativo; 
      diritto privato; 
      lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese.
La prova consiste nella sintesi, nella  lingua  straniera  prescelta,
senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere  giuridico,
nella medesima lingua. 
    3. Durante le prove scritte e'  consentita  la  consultazione  di
testi normativi e raccolte legislative non commentate. 
    4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone  di  dieci  punti.
Sono ammessi a sostenere la  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito nelle prove scritte un punteggio  medio  non  inferiore  a
quarantadue sessantesimi con non meno di  trentasei  sessantesimi  in
ciascuna prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione  alla  prova
orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti  riportati
nelle prove scritte. 
    5. La prova orale consiste in  un  colloquio  sulle  materie  che
hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia
costituzionale; procedura civile; elementi  di  diritto  e  procedura
penale;  contabilita'  pubblica;  diritto  tributario;  elementi   di
economia  politica  e  scienza  delle  finanze;  diritto  comunitario
(diritto dell'Unione europea). La prova  orale  di  lingua  straniera
consiste nella lettura e traduzione in italiano di un brano e in  una
breve conversazione. I  candidati  potranno,  altresi',  chiedere  di
sostenere una  prova  orale  facoltativa  concernente  anche  l'altra
lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o
spagnola. 
    6. Sono considerati idonei i  candidati  che  nelle  prove  orali
conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.