Art. 7 1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla su materie oggetto delle prove di concorso. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre a formare il punteggio complessivo del candidato. 2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto privato; lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese. La prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico, nella medesima lingua. 3. Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di testi normativi e raccolte legislative non commentate. 4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a quarantadue sessantesimi con non meno di trentasei sessantesimi in ciascuna prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia costituzionale; procedura civile; elementi di diritto e procedura penale; contabilita' pubblica; diritto tributario; elementi di economia politica e scienza delle finanze; diritto comunitario (diritto dell'Unione europea). La prova orale di lingua straniera consiste nella lettura e traduzione in italiano di un brano e in una breve conversazione. I candidati potranno, altresi', chiedere di sostenere una prova orale facoltativa concernente anche l'altra lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o spagnola. 6. Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.