Art. 8 
 
    1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il  giorno  e
l'ora di svolgimento, rispettivamente,  delle  prove  scritte,  della
prova orale e della eventuale prova preselettiva. 
    2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno  venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole  prove,  tramite
comunicazione a mezzo PEC o tramite  comunicazione  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale. 
    3.  La  commissione  stabilisce,  altresi',   le   modalita'   di
svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.