Art. 8 1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e della eventuale prova preselettiva. 2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite comunicazione a mezzo PEC o tramite comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 3. La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.