Art. 9 
 
    1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 
    2. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 
    3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e  dal  segretario  della
commissione e' affisso nel medesimo  giorno  nell'albo  in  cui  sono
pubblicate le delibere  della  Corte  costituzionale  in  materia  di
personale.