Art. 9 1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di personale.