Art. 2 
 
    I requisiti per l'ammissione alla selezione di cui al  precedente
art. 1, prescritti dal  sopra  citato  decreto  n.  221/2017,  devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  nuovo  termine   di
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Resta fermo quant'altro  disposto  con  il  suddetto  decreto  n.
221/2017.