Art. 9 Preferenze a parita' di merito I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di valutazione gia' indicati nella domanda, dalle quale risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i' coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni; 3) dalla minore eta'. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.