Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La Commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico: a. della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: - da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; - da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50; a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: - fino a € 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da € 100.001 a € 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da € 500.001 a € 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; - da € 1.000.001 a € 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da € 10.000.001 a € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50. a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico; b. della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3 lettera a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,1; b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata dell'incarico: 1,2; b.3 Per incarico dirigenziale in enti regolatori sanitari (assessorati alla Sanita' di regioni e province autonome, Ministero della salute, enti vigilati): 1,3. c. dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della motivazione del provvedimento. 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettera b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.