Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di lavoro  del  personale
tecnico ed amministrativo  del  Comparto  Universita',  un  contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato. 
    Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale,  dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie. E' in  ogni  modo  condizione  risolutiva  del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    Ai nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale spettante alla categoria C,  posizione  economica  1,  oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali. 
    Il periodo di prova ha  la  durata  di  tre  mesi.  Decorso  tale
periodo senza che il rapporto di lavoro  sia  stato  risolto  da  una
delle parti, il dipendente si intende confermato in  servizio  e  gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno  dell'assunzione  a  tutti
gli effetti.