Art. 7 
 
        Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito 
 
    I candidati che abbiano  superato  la  prova  orale  possono  far
valere i titoli di riserva previsti  dal  precedente  art.  1  e/o  i
titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, solamente  se
indicati nella domanda  di  concorso,  inviandoli  in  fotocopia  non
autenticata  e  corredati  da  una   dichiarazione   di   conformita'
all'originale  ovvero  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  che
contenga i riferimenti necessari  all'Amministrazione  per  eventuali
controlli, accompagnati da un documento  di  identita'  in  corso  di
validita'. 
    Da tali dichiarazioni dovra' risultare inoltre che  il  requisito
era posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell'autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata. 
    I  documenti  in  questione  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui  e'
stato sostenuto il colloquio. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.  Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del  contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  o
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
    18) i coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
    20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati   senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla piu' giovane eta' del candidato.