Art. 4 Il presente prevedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termine previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazione nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettrice da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione. Trascorsi tali termine e dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. L'Aquila, 25 settembre 2017 La rettrice: Inverardi