Art. 4 
 
    Il presente prevedimento verra' inviato alla  Gazzetta  Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla  data  di  pubblicazione  decorreranno  i
termine previsti dall'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.
120, convertito con modificazione nella legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettrice da parte dei candidati di  eventuali
istanze di ricusazione. Trascorsi tali termine e dopo  l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. 
      L'Aquila, 25 settembre 2017 
 
                                               La rettrice: Inverardi