Art. 3 
 
 
    1. I due profili scientifico-professionali dei  candidati  devono
rispettivamente rispondere ai seguenti quesiti: 
      a) per quanto concerne le competenze in materie giuridiche,  la
conoscenza   del   diritto   amministrativo   e    della    giustizia
amministrativa, anche con riferimento agli ordinamenti stranieri e  a
quelli europeo e internazionale; 
      b)  per  quanto  concerne  le  materie  relative  alla  scienza
dell'organizzazione    o    della    formazione,    la     conoscenza
dell'organizzazione  dei  sistemi  giudiziari,   secondo   i   metodi
specifici delle scienze dell'amministrazione,  dell'organizzazione  e
della formazione. 
    2. Per entrambe le categorie di docenti, saranno valutate: 
      a) le pubblicazioni di carattere scientifico (massimo 4 punti); 
      b) le docenze o altre esperienze di  ricerca  e  studio  presso
istituzioni italiane o straniere (massimo 4 punti); 
      c) le conoscenze linguistiche (massimo 2 punti).