Art. 3 1. I due profili scientifico-professionali dei candidati devono rispettivamente rispondere ai seguenti quesiti: a) per quanto concerne le competenze in materie giuridiche, la conoscenza del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa, anche con riferimento agli ordinamenti stranieri e a quelli europeo e internazionale; b) per quanto concerne le materie relative alla scienza dell'organizzazione o della formazione, la conoscenza dell'organizzazione dei sistemi giudiziari, secondo i metodi specifici delle scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e della formazione. 2. Per entrambe le categorie di docenti, saranno valutate: a) le pubblicazioni di carattere scientifico (massimo 4 punti); b) le docenze o altre esperienze di ricerca e studio presso istituzioni italiane o straniere (massimo 4 punti); c) le conoscenze linguistiche (massimo 2 punti).