Art. 5 1. I candidati prescelti sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. Ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 16, del regolamento di organizzazione di cui all'art. 1 del presente interpello: a) i componenti del Comitato rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'ufficio per piu' di otto anni anche non continuativi; b) ad essi spetta un compenso annuale lordo pari ad euro diciottomila oltre l'eventuale trattamento di missione.