Art. 5 
 
 
    1.  I  candidati  prescelti  sono  nominati  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato su proposta  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia amministrativa. 
    2. Ai sensi dell'art. 13,  commi  9  e  16,  del  regolamento  di
organizzazione di cui all'art. 1 del presente interpello: 
      a) i componenti del Comitato rimangono in carica per la  durata
di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati,  salva
partecipazione a nuovo interpello; non  possono  comunque  far  parte
dell'ufficio per piu' di otto anni anche non continuativi; 
      b) ad essi spetta  un  compenso  annuale  lordo  pari  ad  euro
diciottomila oltre l'eventuale trattamento di missione.