Art. 8 Approvazione della graduatoria Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 7. Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorsi i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, approvata con provvedimento della direttrice generale, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla data di pubblicazione all'albo. Entro tale data l'amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili. Per lo stesso periodo di tempo l'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.