Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta 1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno la prova scritta, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici, a partire dal 15 gennaio 2018. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 5 gennaio 2018 mediante avviso pubblicato nel sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata nel sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni nel sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it 10. La somministrazione e la revisione dei test sono effettuate dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 11. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. 13. Sono, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 11, i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso. 14. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci. 15. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 17. 16. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 15. 17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.