Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle  in  allegato  2,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    3. Il candidato risultato idoneo che dalla  somma  dei  punti  di
merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta  un
punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del  punteggio  della
graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato: 
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito| Maggiorazione del punteggio |
        +=====================+=============================+
        |da 1 a 2             |             0,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 2,5 a 3,5         |              1              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 4 a 5             |             1,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 5,5 a 6,5         |              2              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 7 a 8             |             2,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 8,5 a 9,5         |              3              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 10 a 11           |             3,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 11,5 a 12         |              4              |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportivo italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del 22 febbraio  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il Presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della  preposta
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento  delle  prove  dello  stesso  a  una  data
successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando  la
validita' degli esiti delle eventuali prove svolte  fino  al  momento
della comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.