Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono in: a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 2, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato: ===================================================== | Punteggio conseguito| Maggiorazione del punteggio | +=====================+=============================+ |da 1 a 2 | 0,5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 2,5 a 3,5 | 1 | +---------------------+-----------------------------+ |da 4 a 5 | 1,5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 5,5 a 6,5 | 2 | +---------------------+-----------------------------+ |da 7 a 8 | 2,5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 8,5 a 9,5 | 3 | +---------------------+-----------------------------+ |da 10 a 11 | 3,5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 11,5 a 12 | 4 | +---------------------+-----------------------------+ 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018. 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 22 febbraio 2018, tali candidate sono escluse dal concorso. 10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposta sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento delle prove dello stesso a una data successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.