Art. 12 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10. 7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF@pec.gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa in considerazione la documentazione: (1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso; (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 7. 8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 9. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 11. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.