Art. 15 Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui all'art. 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (Trento) per essere sottoposti alla verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 2. All'atto dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), il certificato di cui all'art. 11, comma 5, qualora non piu' valido quello prodotto in sede di prove di efficienza fisica. 3. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di cui al successivo comma 7, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 12 aprile 2018. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse dal concorso. 4. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario delle prove e, comunque, non oltre il 12 aprile 2018, ferma restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 5. La mancata presentazione del certificato di cui al comma 4 determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 6. Prima dell'effettuazione delle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 7. La fase selettiva consiste in: a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»; b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia». 8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 5, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 9. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta un punteggio tra 1 e 15 consegue, nella relativa graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: ===================================================== |Punteggio conseguito | Maggiorazione del punteggio | +=====================+=============================+ |da 1 a 2 | 0,5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 3 a 4 | 1 | +---------------------+-----------------------------+ |da 5 a 6 | 2 | +---------------------+-----------------------------+ |da 7 a 8 | 3 | +---------------------+-----------------------------+ |da 9 a 10 | 4 | +---------------------+-----------------------------+ |da 11 a 12 | 5 | +---------------------+-----------------------------+ |da 13 a 15 | 6 | +---------------------+-----------------------------+ 10. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 11. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita' previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell'attrezzatura tecnica, i candidati dovranno informare la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo che provvedera' a fornire il materiale necessario. 12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso. 13. I provvedimenti di esclusione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.