Art. 15 
 
     Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 
 
    1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della  Guardia  di
finanza di Predazzo (Trento)  per  essere  sottoposti  alla  verifica
dell'idoneita'  al  servizio  di  soccorso  alpino,  mediante  avviso
disponibile nel sito  internet  del  Corpo  www.gdf.gov.it  o  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    2.  All'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  di
soccorso alpino, i candidati devono presentare alla  sottocommissione
di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  e),  il  certificato  di  cui
all'art. 11, comma 5, qualora non piu' valido quello prodotto in sede
di prove di efficienza fisica. 
    3. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di cui al successivo comma 7, i candidati  di  sesso  femminile
devono produrre, in sede di convocazione, un test  di  gravidanza  di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di  presentazione,  che
escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza  del  referto,  la
candidata e', allo  scopo  sopra  indicato,  sottoposta  al  test  di
gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    Per le concorrenti che risultano positive al test di  gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti  svolti,  il
Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento
delle stesse non oltre il 12 aprile 2018. 
    Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla
data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse  dal
concorso. 
    4. Il Presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario delle prove e, comunque, non oltre  il
12 aprile  2018,  ferma  restando  la  validita'  degli  esiti  delle
eventuali  prove  svolte  fino   al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    5. La mancata presentazione del certificato di  cui  al  comma  4
determina la non ammissione del concorrente alle  suddette  prove  e,
pertanto, l'esclusione dal concorso. 
    6.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  per   l'accertamento
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi. 
    7. La fase selettiva consiste in: 
      a) tre prove obbligatorie: «marcia in  montagna»,  «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»; 
      b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia». 
    8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle  in  allegato  5,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    9. Il candidato risultato idoneo che dalla  somma  dei  punti  di
merito delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta  un
punteggio tra 1 e 15 consegue, nella relativa  graduatoria  unica  di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
        =====================================================
        |Punteggio conseguito | Maggiorazione del punteggio |
        +=====================+=============================+
        |da 1 a 2             |             0,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 3 a 4             |              1              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 5 a 6             |              2              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 7 a 8             |              3              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 9 a 10            |              4              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 11 a 12           |              5              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |da 13 a 15           |              6              |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    10. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    11. Durante il periodo delle prove, tutti  i  candidati  dovranno
munirsi,  per  esigenze  legate  allo  svolgimento  delle   attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata,  riportata
in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell'attrezzatura tecnica,  i
candidati dovranno  informare  la  Scuola  Alpina  della  Guardia  di
finanza  di  Predazzo  che  provvedera'  a   fornire   il   materiale
necessario. 
    12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono  esclusi
dal concorso. 
    13.  I  provvedimenti  di   esclusione   sono   notificati   agli
interessati, che possono  impugnarli  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.