Art. 16 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  la  prova
per l'accertamento dell'idoneita' al  servizio  di  soccorso  alpino,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12,  14  e  15,  e'
considerato  rinunciatario   e,   quindi,   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
6,  comma  1,  hanno  facolta'   -   su   istanza   dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza  maggiore   -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.  L'istanza,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato nel  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.