Art. 17 Valutazione titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui all'art. 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7. 2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.