Art. 17 
 
                         Valutazione titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a),
procede,   nei   confronti    dei    candidati    risultati    idonei
all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui
all'art. 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7. 
    2. I titoli sono  ritenuti  validi  se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne  attesta
il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di  cui  all'art.  5,
comma 2. 
    3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.