Art. 23 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 19, i finanzieri neo-specializzati «SAGF» saranno destinati presso le Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle contingenti esigenze organiche e di servizio. In particolare, attesa la peculiarita' che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, l'impiego dello stesso sara' valutato in modo da valorizzarne l'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal fine, i militari interessati potranno essere assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.