Art. 23 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  19,  i
finanzieri  neo-specializzati  «SAGF»  saranno  destinati  presso  le
Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle  contingenti  esigenze
organiche e di servizio. In particolare, attesa la  peculiarita'  che
caratterizza  i  compiti  del  personale  dello  specifico  comparto,
l'impiego  dello  stesso  sara'  valutato  in  modo  da  valorizzarne
l'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal
fine, i militari interessati  potranno  essere  assegnati  presso  la
regione geografica d'origine propria o  del  coniuge,  ovvero  quella
limitrofa.