Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, il
concorrente, dopo la registrazione  al  portale  «Concorsi  On  line»
raggiungibile  dal  sito  internet   istituzionale,   www.gdf.gov.it,
seguendo le istruzioni del sistema automatizzato dovra' scegliere una
delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura di compilazione  e  ai  fini  della
valida presentazione dell'istanza, entro il termine di cui  al  comma
1, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera  a),  devono  verificare  la  presenza  del  «codice
alfanumerico SPID»  visualizzabile  in  corrispondenza  dello  spazio
riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata;
il predetto codice e il «numero  di  protocollazione»  della  domanda
dovranno essere conservati ed esibiti,  ove  richiesto,  in  sede  di
prima prova concorsuale; 
      b) lettera b), devono: 
        (1)  inviare  direttamente  mediante  PEC  all'indirizzo  del
Centro di reclutamento  concorsoSAGF@pec.gdf.it  l'istanza  generata,
senza  stamparla,  unitamente  a  copia  fronte/retro   del   proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'; 
        (2) verificare l'avvenuta notifica delle relative ricevute di
accettazione e di consegna della PEC che, unitamente  al  «numero  di
protocollazione»  della  domanda,  dovranno   essere   esibite,   ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. 
    4. Il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio
di   «compilazione»   dell'istanza   di   partecipazione,   la    cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al precedente
comma 3.  Pertanto,  le  domande  meramente  compilate  sul  predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 
    In caso di avaria temporanea del  sistema  informatico  accertata
dall'amministrazione, previa comunicazione sulla home page  del  sito
istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it, sara'  considerata  comunque
valida l'istanza presentata utilizzando il  modello  in  allegato  1,
firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita'  di
cui al comma 3, lettera b). 
    5. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    6. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari/incomplete ovvero  mancanti
di talune  delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,
eventuali  variazioni,  successive  a   tale   termine,   riguardanti
esclusivamente i recapiti del candidato  (residenza,  indirizzo  PEC,
numero  di  utenza  telefonica  fissa  e/o  mobile)  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano compilate con la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b); 
        (2) siano pervenute secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti; 
        (3) siano presentate oltre il termine di cui al comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        (4) siano prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalita' di cui al comma 4; 
        (5) non siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a) del presente comma. 
    7. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  6  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  eventualmente  anche   a   mezzo   PEC   agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    8. Tutti i candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  sono
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  definitiva
ammissione al corso di formazione.