Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 10 il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 12 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 17 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare, in tale sede, l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento non e' presa in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione. 3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'art. 18, devono far pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualita' di allievo finanziere, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.