Art. 2 
 
 
    1.  La   domanda   di   partecipazione   al   concorso,   redatta
esclusivamente utilizzando  il  modulo  di  cui  all'allegato  A  del
presente decreto e  corredata  dei  relativi  allegati,  deve  essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente  per  via  telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o  con
firma autografa accompagnata da copia  del  documento  di  identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere  a)  e  c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (domanda  sottoscritta
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero
domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a
copia scannerizzata  di  un  documento  di  identita'),  deve  essere
trasmessa,  a  mezzo  di  propria  casella   di   posta   elettronica
certificata  (PEC),  al  seguente  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata  (PEC)  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri:
concorsotar@pec.governo.it 
    3. La casella di posta elettronica certificata  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri non e' abilitata alla ricezione  di  posta
elettronica ordinaria, per cui  i  candidati  devono  trasmettere  la
domanda  di  partecipazione  ed  i  relativi   allegati   utilizzando
esclusivamente  un   indirizzo   personale   di   posta   elettronica
certificata. 
    4. In allegato alla domanda di partecipazione il  candidato  deve
trasmettere: 
      le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione,  in
numero non superiore a dieci; 
      i documenti di cui all'art. 5 del presente bando. 
    5. La documentazione complessivamente inviata per via  telematica
non deve superare i 10 megabyte. 
    6.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 
    7.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  di  provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere  dei  candidati  comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
    8. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    9. Il modulo di domanda  e  gli  altri  allegati  richiamati  nel
presente decreto sono resi disponibili  online  per  il  download  in
apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15.