Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.