Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' e pari opportunita' previste dagli articoli 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7. 3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 70 punti cosi' ripartiti: a) 10 punti per i titoli; b) 60 punti per le prove d'esame. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realizzato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.