Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata
la commissione esaminatrice, prevista dall'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' e  pari  opportunita'  previste  dagli
articoli 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    2. La commissione esaminatrice  potra'  essere  integrata  da  un
componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente  esperto
in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di  cui
al successivo art. 7. 
    3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione  esaminatrice
dispone, complessivamente, di 70 punti cosi' ripartiti: 
    a) 10 punti per i titoli; 
    b) 60 punti per le prove d'esame. 
    4. La votazione complessiva e' determinata sommando il  punteggio
conseguito per la valutazione dei  titoli,  la  media  del  punteggio
realizzato nelle prove scritte e il punteggio attribuito  alla  prova
orale. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.