Art. 11 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                          della graduatoria 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
formera',  per  ciascuna  regione,  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    I posti che eventualmente restassero disponibili per una  regione
non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti  nelle
graduatorie di altre regioni. 
    A parita' di merito saranno applicate  le  disposizioni  indicate
nel precedente art. 9. 
    Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  il
personale civile sara' approvata la graduatoria definitiva e  saranno
dichiarati i vincitori del concorso. 
    Il  provvedimento  di  approvazione   della   graduatoria   sara'
pubblicato  nel  sito   ufficiale   del   Ministero   della   difesa,
www.difesa.it 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» - e da tale data di pubblicazione  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative. 
    Ai   candidati   dichiarati   vincitori   sara'   data   apposita
comunicazione  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o a mezzo raccomandata A/R, al  recapito  indicato  nella
domanda di partecipazione. 
    Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione  si
riserva la  facolta'  di  procedere  alla  copertura  dei  posti  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.