Art. 11 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formera', per ciascuna regione, la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle graduatorie di altre regioni. A parita' di merito saranno applicate le disposizioni indicate nel precedente art. 9. Con successivo provvedimento del Direttore Generale per il personale civile sara' approvata la graduatoria definitiva e saranno dichiarati i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della difesa, www.difesa.it Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Ai candidati dichiarati vincitori sara' data apposita comunicazione mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R, al recapito indicato nella domanda di partecipazione. Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.