Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    Sono previste le  riserve  di  posti  indicate  nell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili,  nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  recante  il  Codice
dell'ordinamento militare. 
    Le riserve di posti non  potranno  superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione  dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per  ciascuna  categoria
di aventi diritto a riserva. 
    Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza  e
precedenza a parita' di merito di cui al successivo art. 9, per poter
essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    Le riserve di legge sono valutate esclusivamente  all'atto  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 11. 
    Qualora tra i candidati dichiarati idonei  nella  graduatoria  di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di  posti,  si  terra'  conto  prima  del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva  nell'ordine  indicato
dal citato art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste   nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.