Art. 8 
 
                         Prove preselettive 
 
    L'Amministrazione si riserva la  facolta'  di  far  precedere  le
prove di esame da una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a venti  volte  il  numero  dei  posti
banditi. 
    La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in  una  serie  di
domande a risposta multipla di cultura generale e  deduzioni  logiche
(alcune domande potranno far riferimento a grafici e diagrammi). 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  operatori  specializzati  nel
settore. 
    La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di  tali
quesiti. 
    Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    Durante le prove preselettive e' fatto divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel corso della prova preselettiva e'  vietato  ai  candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 13 febbraio 2018, sara' reso  noto  l'eventuale  ricorso
alla prova preselettiva e saranno resi noti la sede, i giorni e l'ora
in cui si svolgera' detta prova  e  la  durata  della  prova  d'esame
nonche' i criteri di attribuzione dei punteggi. 
    Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra  i  primi  ottanta  (venti  volte  i  posti  a
concorso), nonche'  i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente classificato all'ultimo posto utile. 
    Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  i  soggetti  con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    Il  mancato  possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla   prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    I candidati sono tenuti a  presentarsi  alle  prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    La mancata presentazione alle prove  preselettive,  qualunque  ne
sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove  sara'  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della difesa, www.difesa.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge.