Art. 2 Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza e precedenza a parita' di merito di cui al successivo art. 9, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.