Art. 2 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                e procedura di ammissione alla prova 
 
    1. A pena  di  esclusione,  il  candidato  dovra'  presentare  la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente  in  via
telematica,  entro  la  data  di  scadenza  indicata  al   comma   3,
utilizzando  l'applicazione  informatica  accessibile   all'indirizzo
www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
prova e' certificata dal sistema  informatico.  Dopo  il  termine  di
scadenza indicato al comma 3, il sistema  non  permettera'  l'accesso
ne'  l'invio  della  domanda.  Al  fine   di   evitare   un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione  in  prossimita'  della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo  necessario  per  completare
l'iter di iscrizione. 
    3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12.00 del 12 febbraio 2018 e entro il termine delle
ore 12.00 del 23 marzo 2018. 
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e  numero  telefonico
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la  data  di
emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca  che  il  candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che  avra'  l'obbligo  di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di  decadenza
previsto   per   l'accertamento   da    parte    dell'Amministrazione
finanziaria; 
      i) la prova di idoneita' alla quale  intendono  partecipare  ai
fini  dell'iscrizione  nelle  sezioni  A  o  B  del  Registro   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente: 
        modulo  assicurativo  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        modulo  riassicurativo  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle  materie  di  cui
all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16  ottobre  2006
ed e' riservato a chi e'  gia'  idoneo  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa); 
        modulo  assicurativo   e   riassicurativo   per   l'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9,  commi  4  e  5,  del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
    La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si  intende
esercitare  (attivita'  assicurativa  -  attivita'  riassicurativa  -
attivita' assicurativa e  riassicurativa)  e  non  alla  sezione  del
Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 
    5. Al termine della procedura  di  presentazione  della  domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il  numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale  numero  dovra'  essere  citato  per
qualsiasi  successiva  comunicazione.  A  conferma   dell'intervenuta
iscrizione,  l'applicazione  informatica  inviera',   tramite   posta
elettronica,  il   modulo   di   domanda   riportante   gli   estremi
identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato  dal  candidato
in fase di registrazione al  portale.  Per  avere  certezza  di  aver
concluso  validamente  la  procedura  di  iscrizione,  si  raccomanda
vivamente di verificare  di  aver  ricevuto  la  predetta  e-mail  di
conferma. 
    6. Il  giorno  della  prova,  all'atto  dell'identificazione,  ai
candidati verra' richiesto  di  confermare  quanto  dichiarato  nella
domanda di  partecipazione  mediante  sottoscrizione  di  un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. 
    7. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento da parte dell'Istituto -  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei  requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento  e  dichiarati
dal candidato. 
    8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio  vigilanza  intermediari
dell'IVASS. 
    9.  Qualora  l'IVASS  riscontri  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato,  procedera'  all'annullamento  della  prova
dallo stesso sostenuta. 
    10. Ogni variazione di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'IVASS,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it 
    11.  L'IVASS  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o  informatici  non  imputabili  all'Istituto   stesso   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.