Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2. 
    2. La commissione e' composta da: 
      a) due  dirigenti  dell'IVASS,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente; 
      b) due funzionari dell'IVASS; 
      c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: 
        diritto privato; 
        diritto civile; 
        diritto commerciale; 
        diritto delle assicurazioni. 
    3. Le funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti
dell'IVASS. 
    4. Il Presidente della commissione esaminatrice,  ove  necessario
in ragione  delle  esigenze  di  celerita'  connesse  al  numero  dei
candidati, puo' suddividere la commissione in  due  sottocommissioni,
ciascuna composta da  un  funzionario  dell'IVASS  e  da  un  docente
universitario,   attribuendo    funzioni    di    Presidente    della
sottocommissione  al  secondo   membro   dirigente   dell'IVASS.   Il
Presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i
compiti assegnati alla commissione per l'espletamento della prova.