Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2. 2. La commissione e' composta da: a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente; b) due funzionari dell'IVASS; c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato; diritto civile; diritto commerciale; diritto delle assicurazioni. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS. 4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse al numero dei candidati, puo' suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento della prova.