Art. 2 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del  5  febbraio  2018  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter  di  registrazione  propedeutico  alla   presentazione   della
domanda. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli articoli 3,  4,  5  e  7  (tramite  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prima  prova  i  candidati  verranno  chiamati  a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione     di     un'apposita     dichiarazione      all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un  documento  (cfr.  art.
6).  Le  dichiarazioni  rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    I nominativi dei  candidati  ammessi  alla  prima  prova  vengono
pubblicati   sul   sito   internet   della    Banca,    all'indirizzo
www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima  dello  svolgimento  della
stessa. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
richiesti dal bando. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle  prove  (ex  art.  20,  legge  n.
104/1992 e art.  16,  comma  1,  legge  n.  68/1999)  dovranno  farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto  dichiarato  nel  «Quadro  A»  i  medici  della  Banca
d'Italia  valuteranno  la  sussistenza  delle   condizioni   per   la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o  tempi  aggiuntivi
esclusivamente  in  relazione  al  nesso  causale  tra  la  patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato  dal
candidato,  procedera'  all'annullamento  delle  prove  dallo  stesso
sostenute. 
    I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%,  che  non
sono tenuti  a  sostenere  l'eventuale  test  preselettivo  ai  sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, dovranno compilare
il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni  per  l'esonero,  la  Banca  d'Italia  chiedera'  la
presentazione ai medici della Banca della documentazione  comprovante
il riconoscimento della suddetta  invalidita';  detta  documentazione
dovra'  pervenire  prima  della  data  fissata  per  lo   svolgimento
dell'eventuale test preselettivo, pena la decadenza dal beneficio. In
ogni   caso,   qualora   la   Banca   d'Italia    riscontri,    anche
successivamente,  la  non  veridicita'  di  quanto   dichiarato   dal
candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.