Art. 17 
 
 
Accertamento  della  conoscenza  della   lingua   inglese   e   prove
                   facoltative di lingua straniera 
 
 
    1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': 
      - accertamento della  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale
accertamento e' previsto quale prova obbligatoria in  tutti  concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuato  secondo  le
modalita' specificate nelle Appendici al bando; 
      - per il solo concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere d), prova scritta facoltativa di lingua straniera: tale prova
potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere  a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nell'apposito Allegato con le modalita'
indicate  alla  Sezione  2,  Paragrafo  7  dell'Appendice  Arma   dei
Carabinieri al bando.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente art. 1,  comma  2,  lettera  d)  non
potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca; 
      - prova orale facoltativa di lingua straniera:  tale  prova  e'
prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1 e  potra'  essere  sostenuta  in  lingue  straniere  a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita': 
      - breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato; 
      - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e  valutazione
personale; 
      - conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto  il  brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere d), la prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova  scritta
facoltativa nella medesima lingua. 
    4. Al termine dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese  e  della  prova  facoltativa  di  lingua  straniera  saranno
assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
della  conoscenza  della   lingua   inglese,   nonche'   quelli   che
rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.  Il  mancato
espletamento  della  prova  facoltativa  di  lingua   straniera   non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi.  I  concorrenti  che
non intenderanno sostenere  piu'  detta  prova  facoltativa  dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.